diritto di prelazione - riscatto agrario - contiguità dei due fondi


 

Cass. 17.07.2002, n. 10377

 

 

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7, L. 14.08.1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, senza potere essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta "contiguità funzionale", ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria.

 

Ne consegue che i fondi posti ai lati di una strada privata agraria, non insistente né sul fondo di proprietà del retraente né su quello di proprietà del retratto, non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno ritenuti come fondi non confinanti ai fini degli istituti di prelazione e riscatto agrario.

 

 


 

Cass. 27.07.2002, n. 11134

 

È condizione essenziale al fine dell'esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con fondi offerti in vendita che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario , in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti.